Statuto

Art. 1 Costituzione e denominazione
E’ costituita, per iniziativa della Sig.ra Laura Camis de Fonseca, e a norma degli artt. 14 e ss. del codice civile, la Fondazione denominata “Fondazione Camis deFonseca”.

Art. 2 - Sede
La Fondazione ha sede legale in Torino.

Art. 3 -Finalità e Scopi. Attività della Fondazione
La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell’ambito territoriale dello Stato Italiano.
Gli scopi principali della Fondazione consistono nel :
contribuire alla elaborazione ed allo sviluppo e nel favorire la divulgazione, prioritariamente in favore dei giovani, degli studenti e degli insegnanti di una cultura di valorizzazione e tutela dell’ideale di convivenza pacifica fra stati democratici e rispettosi del diritto naturale, anche attraverso lo studio dei rapporti internazionali nella loro storia ed evoluzione;
sostenere e promuovere iniziative nel campo della formazione e dell’istruzione anche attraverso la collaborazione con le scuole, le università e le istituzioni educative in genere, al fine di diffondere una maggiore sensibilità riguardo all’individuazione dei rischi di conflitto ed alla valutazione gli organismi sovranazionali svolgono nella prevenzione e composizione dei conflitti.
Per il perseguimento di questi scopi, la Fondazione intende assumere iniziative dirette, tra l’altro a:
istituire premi e borse di studio sui temi afferenti la storia e la prevenzione del pregiudizio etnico e religioso;
promuovere e realizzare seminari di studio e progetti di ricerca per il perseguimento degli ideali di cui si fa portatrice;
organizzare convegni, conferenze, seminari ed incontri presso la propria sede, presso le scuole e le università o altrove;
sostenere e promuovere progetti di solidarietà e cooperazione tra studenti di nazionalità diversa, anche attraverso l’organizzazione di soggiorni all’estero aperti sia agli italiani che agli stranieri;
promuovere e realizzare iniziative, manifestazioni ed eventi culturali inerenti gli scopi istituzionali anche con il patrocinio ed il sostegno di altri enti pubblici o privati;
svolgere ogni altra attività, anche editoriale, idonea a perseguire gli scopi istituzionali.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate la Fondazione potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, con i quali potrà instaurare rapporti di lavoro anche subordinato, di collaborazione o di prestazione d’opera, nonché di lavoro volontario, nelle forme e nei termini che saranno di volta in volta ritenuti più idonei e comunque nel rispetto della legislazione vigente per ciascuna di queste tipologie di rapporti.

Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione dalla Fondatrice Signora Laura Camis de Fonseca.
Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:
beni mobili o immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio;
elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purché espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell’esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

Articolo 5 - Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
rendite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all’4;
ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione da soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manifestazioni o progetti per l’attuazione dei fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio.

Articolo 6 - Destinazione degli utili
La Fondazione non può distribuire utili e ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 - Sostenitori e Amici della Fondazione
Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di contributi in denaro.
Tra i Sostenitori della Fondazione, possono assumere la qualifica di Amici della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche, gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento, per almeno un anno, di un contributo in denaro di importo non inferiore all’ammontare minimo annuale stabilito a tal fine dal Consiglio Direttivo, con le modalità dallo stesso indicate.
Tale qualifica permane solo per l’anno per il quale il contributo è stato regolarmente versato, con conseguente decadenza dalla qualifica e dai diritti correlati in caso di mancato rinnovo del versamento per l’anno successivo.
Presso la sede della Fondazione è istituito e conservato il Registro degli Amici della Fondazione, nel quale vengono iscritti i soggetti che soddisfano i requisiti sopra determinati per l’assunzione della qualifica. Per ogni nominativo deve essere indicato l’anno in relazione al quale è effettuato il versamento ed è pertanto attribuita la qualifica, oltre al domicilio dove inviare le comunicazioni relative alle attività della Fondazione.
Il Registro è aggiornato periodicamente a cura del Consiglio Direttivo. E’ tuttavia onere dei soggetti che vi vengono iscritti provvedere a comunicare alla Fondazione eventuali variazioni di domicilio, facendo fede in difetto il domicilio risultante dal Registro.

Articolo 8 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo agosto e termina il 31 luglio di ciascun anno.

Articolo 9 - Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo
Il Consiglio Direttivo predispone entro il mese di novembre di ogni anno la relazione sulla gestione e, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato di Nomina approva il bilancio entro il successivo mese di dicembre, a maggioranza semplice dei propri componenti.
Il Consiglio Direttivo entro il mese di luglio di ogni anno predispone il piano di attività ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, mandandone copia al Comitato di Nomina, che lo approva entro il mese successivo alla data di ricezione.
I bilanci sono depositati presso la sede della Fondazione dove saranno conservati per almeno cinque anni. Chiunque abbia motivato interesse potrà prenderne visione presso la sede della Fondazione, con diritto di richiedere il rilascio di copia, a proprie spese.

Articolo 10- Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
il Presidente
il Consiglio Direttivo
il Tesoriere
il Comitato di Nomina
il Collegio dei Revisori dei Conti
il Comitato Scientifico e Culturale
l’Assemblea Generale.

L’assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata all’accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali, salvo diverse disposizioni dello Statuto.
Per la prima volta la nomina alle cariche sociali è effettuata dalla Fondatrice in sede di atto costitutivo o, in caso di rifiuto da parte dei soggetti così nominati, anche successivamente.
I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione.

Articolo 11 - Il Presidente
Presidente della Fondazione sua vita natural durante è la Fondatrice signora Laura Camis de Fonseca, la quale potrà peraltro rinunciarvi in qualsiasi momento.
I Presidenti successivi saranno nominati dal Comitato di Nomina tra i componenti il Consiglio Direttivo. Essi rimarranno in carica per tre anni e potranno essere riconfermati.

Articolo 12 - Compiti del Presidente
Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente:
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale;
cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione;
sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione;
promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;
adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica;
può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Articolo 13 -Il Consiglio Direttivo
Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione, che lo presiede
I membri del Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito all’articolo 10 per la prima nomina,sono nominati dal Comitato di Nomina fra candidati che si siano distinti per requisiti personali e professionali.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio. Essi possono essere confermati.
Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri, i membri restanti devono provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in seno al quale sono stati chiamati.
Qualora il nuovo componente del consiglio Direttivo così nominato non faccia pervenire alla Fondazione per iscritto la propria accettazione della carica entro il termine indicato all’articolo 10, si intende che l’abbia rifiutata ed il Consiglio può procedere ad una nuova cooptazione.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio stesso.
Il Comitato di Nomina decide, con maggioranza semplice dei propri componenti, la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Codice Civile. Costituiscono cause di decadenza dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari; l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..
La carica di componente del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito, salvo l’attribuzione di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura deliberata dal Comitato di Nomina, e salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima.
In particolare provvede a:
predisporre il bilancio preventivo, curando, ove necessari, i depositi a termine di legge, ed il bilancio consuntivo;
nominare tra i suoi componenti il Tesoriere, determinandone compiti e funzioni;
nominare i componenti il Comitato Scientifico e Culturale;
convocare il Comitato Scientifico e Culturale;
deliberare, su proposta del Presidente o in attuazione di disposizioni di legge, le modifiche del presente Statuto, nei limiti delle modificazioni attinenti la struttura organizzativa della Fondazione e senza pregiudizio o modificazione del suo scopo;
presenta all’Assemblea Generale la relazionale annuale sulla gestione di cui all’9, oltre ad una relazione sulle attività svolte e in corso di svolgimento e sui progetti della Fondazione;
deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni mobili ed immobili;
determinare le modalità di investimento del patrimonio della Fondazione, disponendo il più conveniente impiego delle rendite, se del caso destinandole in parte ad incremento del fondo di dotazione;
deliberare circa l’erogazione di contributi a sostegno di iniziative finalizzate all’attuazione degli scopi istituzionali;
ratificare gli atti compiuti dal Presidente in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali;
deliberare l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e regolarne l’organizzazione ed il funzionamento;
deliberare circa l’istituzione di borse di studio a favore di studenti che nella loro formazione scolastica si siano distinti nelle materie attinenti le finalità istituzionali;
stipulare accordi e convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell’attività istituzionale della stessa per la realizzazione dei suoi scopi;
provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente e non dipendente, determinarne il trattamento giuridico ed economico, in conformità alle norme di legge vigenti;
delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare, se del caso, Procuratori Speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti;
assegnare specifici incarichi ai componenti il Comitato Scientifico e Culturale stabilendo, se del caso, il rimborso delle spese occorrenti o sostenute, purché documentate;
determinare l’ammontare e le modalità di versamento del contributo annuo minimo occorrente per assumere la qualifica di Amico della Fondazione ai sensi dell’7;
apportare modifiche al presente Statuto, previa delibera approvata anche dal Comitato di Nomina;
deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, in esecuzione delle previsioni del presente Statuto, provvedendo, quando necessario, altresì alla nomina di uno o più liquidatori;
Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per il funzionamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche.

Articolo 15 -Il Consiglio Direttivo - convocazione e quorum
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero, ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, non meno di 6 (sei) volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove.
La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, mediante comunicazione scritta da recapitarsi agli interessati a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima ed anche mediante telegramma.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, l’ora ed il luogo.
In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando partecipi alla riunione la totalità dei componenti dell’organo medesimo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le modificazioni statutarie è richiesto comunque il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio nomina un Segretario.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo rimangono depositati presso la sede della Fondazione e conservati in forma ordinata per almeno cinque anni, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.
È altresì ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio Direttivo si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale ipotesi, il luogo in cui si è tenuto il Consiglio è il luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 16 - Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Tesoriere, che rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.
Il Tesoriere sovrintende alla gestione contabile e finanziaria della Fondazione, verifica la consistenza finanziaria del patrimonio della Fondazione e la compatibilità con la stessa delle delibere del Consiglio Direttivo o del Comitato di Nomina; relaziona con periodicità almeno trimestrale sulla situazione finanziaria della Fondazione, su incassi e impieghi dei fondi.

Articolo 17 - Il Comitato di Nomina
Il Comitato di Nomina è composto alla costituzione della Fondazione da tre membri, che nei primi tre anni di attività saranno portati a sette, per iniziativa della Fondatrice. Del Comitato di Nomina fanno parte:
il Presidente della Fondazione, che è membro di diritto;
altre persone individuate tra studiosi, esperti, professori, cultori o personalità distintesi per requisiti personali e professionali nelle materie e nei campi di attività attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione;
persone individuate dall’Assemblea Generale tra gli Amici della Fondazione
I membri del Comitato di Nomina rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.
Per i membri di cui ai punti b) e c), la carica di membro del Comitato di Nomina è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Il membro del Comitato di Nomina che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Comitato stesso.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più dei componenti del Comitato di Nomina, i restanti componenti devono provvedere alla sostituzione mediante cooptazione.
Qualora il nuovo componente del Comitato di Nomina così nominato non faccia pervenire alla Fondazione per iscritto la propria accettazione della carica entro il termine indicato all’articolo 10, si intende che l’abbia rifiutata ed il Comitato può procedere ad una nuova cooptazione.
Il Comitato di Nomina decide inoltre a maggioranza semplice la decadenza dalla carica dei propri membri per indegnità o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Codice Civile.
I componenti il Comitato di Nomina hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato, dietropresentazione della relativa documentazione.

Articolo 18 - Compiti del Comitato di Nomina
Al Comitato di Nomina spetta il potere di:
nominare i componenti del Consiglio Direttivo, secondo i criteri di cui al precedente art. 10 e prevedere la corresponsione a loro favore di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
nominare il Presidente della Fondazione tra i membri del Consiglio Direttivo;
nominare i componenti i collegio dei Revisori dei Conti.
determinare il compenso eventualmente spettante ai componenti il Consiglio Direttivo o il Comitato Scientifico e Culturale che dedicheranno particolare impegno per lo svolgimento di attività a favore o nell’interesse della Fondazione, ovvero il compenso spettante per l’assunzione di determinati incarichi o responsabilità.

Articolo 19 - Il Comitato di Nomina - convocazione e quorum
Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri o del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta da recapitarsi agli interessati a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail, almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima ed anche mediante telegramma.
In mancanza delle suddette formalità, il Comitato di Nomina si reputa regolarmente costituito, quando partecipi all’adunanza la totalità dei suoi componenti.
Le adunanze del Comitato di Nomina sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Esse sono presiedute dal Presidente e con la nomina di un Segretario.
Le sedute del Comitato di Nomina possono tenersi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale ipotesi, il luogo in cui si è tenuto il Comitato è il luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Comitato di nomina è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali delle deliberazioni del Comitato di Nomina sono depositati presso la sede della Fondazione e conservati in forma ordinata per almeno cinque anni, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione ed è costituito da 3 persone di comprovata esperienza professionale, nominati dal Comitato di Nomina.
Il Presidente il Collegio è nominato, salvo quanto stabilito all’articolo 10 per la prima nomina, dal Comitato di Nomina.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redige la relazione al bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa. Partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Il Comitato Scientifico e Culturale
Il Comitato Scientifico e Culturale è composto da un minimo di cinque esperti scelti e nominati dal Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto all’articolo 10 per la prima nomina, tra personalità, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi e nei settori di attività attinenti gli scopi istituzionali della Fondazione.
I componenti il Comitato Scientifico e Culturale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il componente il Comitato Scientifico e Culturale che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Comitato stesso o dal Consiglio Direttivo, oltre che per indegnità o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Codice Civile .
La carica di membro del Comitato Scientifico e Culturale è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
I componenti il Comitato Scientifico e Culturale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato, dietro presentazione della relativa documentazione.

Articolo 22 - Compiti del Comitato Scientifico e Culturale
Il Comitato Scientifico e Culturale è organo di indirizzo dell’operato del Consiglio Direttivo. A tal fine, esso provvede a:
formulare proposte motivate su iniziative della Fondazione;
esprimere pareri sui programmi di attività;
incoraggiare e proporre tutte quelle attività che, a suo giudizio, rispondono ai fini statutari.

Articolo 23 - Convocazione del Comitato Scientifico e Culturale
Il Comitato Scientifico e Culturale si riunisce almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo ravvisi necessario ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da recapitarsi agli interessati a mezzo lettera raccomandata, telefax o e mail almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima ed anche mediante telegramma.
In mancanza delle formalità suddette, il Comitato si reputa regolarmente costituito quando partecipi alla riunione la totalità dei suoi componenti.
Le adunanze del Comitato Scientifico e Culturale sono validamente costituite con la presenza di almeno tre dei suoi membri; esse sono presiedute dal componente più anziano del Comitato, con l’assistenza di un Segretario nominato tra i presenti.
Alle riunioni del Comitato Scientifico e Culturale partecipa di diritto il Presidente della Fondazione.
Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti.
I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico e Culturale, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono depositati presso la sede della Fondazione e conservati in forma ordinata per almeno cinque anni, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

Articolo 24 - L'Assemblea Generale
All’Assemblea Generale partecipano di diritto gli Amici della Fondazione, purché siano in regola con i versamenti per l’anno in corso. Partecipano inoltre alle adunanze dell’Assemblea Generale il Presidente della Fondazione, o in sua sostituzione il componente il Consiglio Direttivo più anziano di età, i componenti il Consiglio Direttivo e il Comitato di Nomina. Possono prendervi parte anche i componenti il Comitato Scientifico e Culturale.
L’Assemblea Generale, sentita la relazione annuale del Consiglio Direttivo sulla gestione, sulle attività svolte e in corso di svolgimento e sui progetti della Fondazione, svolge funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi della Fondazione in ordine alle attività della stessa.
Ogni partecipante ha diritto di intervenire per esprimere o presentare all’Assemblea pareri, proposte, suggerimenti o osservazioni in merito allo svolgimento delle attività della Fondazione ed al perseguimento degli scopi istituzionali, così come per formulare proposte non vincolanti riguardo alla realizzazione di nuove iniziative, attività o eventi.
Gli Amici della Fondazione possono presentare all’Assemblea Generale proposte scritte o mozioni sottoscritte da più soggetti, non vincolanti, che saranno sottoposte ad adeguata valutazione da parte degli Organi competenti.

Articolo 25 - L'Assemblea Generale - convocazione e quorum
L’Assemblea si riunisce una volta l’anno presso la sede della Fondazione o altrove, nell’ambito del territorio nazionale.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Fondazione o dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età mediante l’invio di comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o telefax, agli Amici della Fondazione, ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato di Nomina e del Comitato Scientifico e Culturale, ai domicili e indirizzi risultanti dai registri di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, almeno cinque giorni prima dell’adunanza..
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione con l’assistenza di un Segretario, da nominarsi tra gli Amici della Fondazione presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea Generale viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali dell’Assemblea Generale sono depositati presso la sede della Fondazione dove rimangono conservati in forma ordinata per almeno cinque anni, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

Articolo 26 - Durata
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause di estinzione previste dagli artt. 27 e 28, primo e secondo comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta.
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto al “Fondo Borse di Studio” della Fondazione Intercultura, avente sede in Colle di Val d’Elsa (Siena), via Gracco del Secco 100, oppure, qualora ciò non fosse possibile, ad altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.
Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo.
La richiesta di scioglimento della Fondazione può venir presentata dal Presidente del Comitato di Nomina, o da altro membro del Comitato di Nomina da lui delegato.

Articolo 28 - Varie
L’organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione, il riparto delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 14 che precede.

Articolo 29 - Normativa Applicabile
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.

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